Ad oggi il farmacista rappresenta una delle figure chiave per suggerire gli interventi nutrizionali più adatti nonché per migliorare la consapevolezza che un’alimentazione sana è essenziale per il mantenimento di un buono stato di salute. Studi clinici in tutto il mondo dimostrano quanto l’apporto culturale del farmacista nella gestione della nutrizione, delle interazioni farmaco/alimenti e dell’assunzione di integratori o alimenti speciali, sia di fondamentale importanza per i pazienti, specialmente per quelli fragili.(3)

I farmacisti si trovano spesso in prima linea nel ottemperare a richieste di consulenze nutrizionali, e sebbene ciò offra opportunità di salute per i pazienti e di sviluppo professionale, spesso dette opportunità di consulenza nutrizionale non vengono sfruttate. È necessario approfondire tale peculiarità per offrire servizi di supporto alla nutrizione specialmente nelle aree distanti dal centri urbani.

Ad oggi in Italia giuridicamente non esiste la figura sanitaria del nutrizionista, professione esistente in Europa solo in Norvegia, Portogallo, Islanda e Malta. Secondo quanto stabilito dal parere espresso il 15 dicembre 2009 dal Consiglio Superiore di Sanità sez. II, «Il nutrizionista è lo specialista della nutrizione umana di diversa estrazione professionale medica e/o non medica (biologo, agronomo, farmacista, veterinario etc..) […] che orienta e corregge, sulla base della valutazione dello stato di nutrizione di un individuo, le abitudini alimentari e lo stile di vita, prescrivendo interventi nutrizionali specifici fino a ricorrere alla nutrizione artificiale».

Il farmacista però oggi non può prescrivere diete, ma può esclusivamente fornire consulenze e dare informazioni riguardanti medicinali, integratori alimentari e, comunque, altri prodotti venduti in farmacia. Il farmacista invece che ha conseguito il necessario titolo di studio abilitante in Italia per la prescrizione di diete (laurea in biologia o scienze della nutrizione), non può esercitare la propria professione, poiché soggetto all’incompatibilità prevista dall’art. 102 del TULS, che consente a chi ha conseguito più lauree o diplomi il diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato “l’esercizio della farmacia” (c.f.r. del farmacista) che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie.

È evidente alla luce delle riforme che riguardano il riassetto del Servizio Sanitario Nazionale e che configurano la farmacia come erogatore accreditato di servizi, che tale norma risulta non solo obsoleta ma priva di fondamenta. Viepiù che dal confronto con altri Stati dove la professione del farmacista ha subito evoluzioni normative e professionali, detti vincoli di incompatibilità sono venuti meno, rafforzando cosi la responsabilità e l’autonomia della professione sanitaria.

Va quindi differenziata e normata la figura del farmacista esperto in nutrizione su due livelli.

  • Il primo, quello del “Nutrition Manager” che, a seguito di una specifica formazione professionale post laurea, potrà avere la possibilità di allestire le miscele nutrizionali artificiali, partecipare ai team di nutrizione (assieme a Medici, Biologi, Psicologi, ecc), seguire e consigliare le persone da un punto di vista alimentare, nella gestione dei regimi/piani nutrizionali, identificando i bisogni del singolo individuo correlati all’alimentazione e alla nutrizione per verificarne gli andamenti e gli effetti in riferimento al regime nutrizionale in corso.
  • Il secondo livello, quello del farmacista abilitato alla professione di Biologo Nutrizionista che potrà autonomamente elaborare profili nutrizionali personalizzati al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio ‘benessere’, quale orientamento nutrizionale prescritto e finalizzato al miglioramento della salute.

Tali mansioni potrebbero essere svolte anche in un regime di retribuzione mista ovvero dove la prestazione viene percepita in parte dal professionista e in parte dall’azienda.

 

La nostra proposta:

Riconoscere la figura del “Nutrition Manager” e sollevare il farmacista dall’incompatibilità prevista dall’art. 102 del TULS sarà uno dei prossimi impegni futuri, per veder affermati ruoli e competenze acquisite con titoli di studio e per permettere di esercitare la professione di nutrizionista ai farmacisti abilitati.

(3) JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2015 May;39(4):476-81. doi: 10.1177/0148607114551025. Epub 2014 Oct 10. Evaluation of nutrition support pharmacist interventions, Amanda Giancarelli 1, Evangelia Davanos 2